Chiunque si trovi alle prese con un mutuo ha sentito parlare di questo documento.
Anzi, per essere precisi, chiunque è alle prese con la sottoscrizione di un mutuo ha sicuramente ricevuto dalla banca questo documento e lo ha letto (… o avrebbe dovuto leggerlo).
Cos’è il PIES?
Il P.I.E.S. (Prospetto Informativo Europeo Standardizzato) è un fascicolo che contiene tutte le informazioni relative al mutuo, che la banca è tenuta a consegnare al cliente quando effettua una proposta vincolante di mutuo.
E’ un importante elemento di trasparenza previsto dalla
direttiva comunitaria N. 2014/17/EU sul credito ipotecario.
E’ stato Introdotto il 1° novembre 2016 in sostituzione del prospetto ESIS, ed è un documento fondamentale quando si richiede un mutuo.
Il PIES deve contenere le
informazioni personalizzate
necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, per valutare e prendere una decisione informata in merito alla conclusione di un contratto di credito.
Il modulo, tra l’altro, deve essere consegnato tempestivamente dopo che il consumatore ha fornito le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze.
Quali informazioni contiene
Il PIES
è diviso in 15 punti, ognuno dei quali tratta di un argomento ben preciso.
1. Soggetto erogante: il nome dell’istituto di credito che eroga il mutuo;
2. Intermediario del credito, ovvero l’indicazione dell’eventuale mediatore;
3. Principali caratteristiche del mutuo. Vengono specificati l’importo, la durata, il tipo di mutuo, l’importo totale da rimborsare;
4. Tasso di interesse e altri costi, ovvero l’indicazione del Taeg e delle spese legate al mutuo (istruttoria, perizia, imposte, polizze, incasso rata);
5. Numero dei pagamenti e frequenza delle rate;
6. Importo di ciascuna rata. Viene indicato l’ammontare delle rate e dei meccanismi che possono provocare la variazione del tasso;
7. Piano di ammortamento, ovvero il prospetto esemplificativo del piano di rimborso;
8. Obblighi supplementari, ovvero l’indicazione di eventuali vincoli che sussistono per il mantenimento delle condizioni dell’offerta;
9. Estinzione anticipata, ovvero l’indicazione degli eventuali costi in caso di estinzione anticipata parziale o totale del mutuo;
10. Opzioni flessibili, ovvero l’indicazione dei diritti del cliente, come ad esempio la possibilità di modificare la durata del mutuo o sospendere temporaneamente i pagamenti;
11. Altri diritti del mutuatario. Viene ad esempio indicato il “periodo di riflessione”, ovvero il tempo concesso al cliente per riflettere prima di sottoscrivere il contratto;
12. Reclami: indicazione di come contattare l’Ufficio Reclami della banca per eventuale insoddisfazione del cliente;
13. Inosservanza degli obblighi previsti dal mutuo, ovvero l’indicazione delle conseguenze per il debitore nel caso in cui il cliente si trovasse in difficoltà nel rispettare i termini del contratto;
14. Informazioni supplementari, ovvero l’indicazione dei diritti del cliente ad avere anticipatamente una copia del testo contrattuale;
15. Autorità di vigilanza: indicazione dell’autorità di vigilanza, ovvero la Banca d’Italia e anche l’OAM, Organismo degli Agenti e Mediatori, in caso di presenza di un Consulente del credito.
Vi suggeriamo di prestare
massima attenzione soprattutto ai punti 3-4-5-6-7-8-11
Quali sono le finalità del PIES
Le principali finalità del PIES, sono:
- concedere al consumatore un periodo di riflessione di almeno sette giorni previa offerta vincolante formulata dal finanziatore e che deve includere la bozza del contratto di credito;
- fornire al consumatore chiarimenti adeguati sui contratti di credito ed eventuali servizi accessori proposti.
- mettere a disposizione del consumatore un documento che contiene informazioni generali chiare e comprensibili
Ci arrivano spesso richieste di chiarimento su un aspetto particolare del PIES.
Il PIES ha una scadenza?
La domanda ricorrente è "ma l'offerta contenuta all'interno del PIES ha una scadenza?"
La risposta è, assolutamente SI'
Infatti, nel provvedimento della Banca d’Italia del 2016 riguardante le "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni bancarie e correttezza delle relazioni..", si specifica che: “La data di scadenza della validità è adeguatamente messa in evidenza. Con l’espressione «data di scadenza della validità» si indica il periodo di tempo in cui le informazioni contenute nel PIES (ad esempio, il tasso d’interesse) rimarranno invariate e si applicheranno al contratto, se concluso entro tale periodo di tempo. La data di scadenza della validità non si applica al tasso d’interesse e agli altri costi del credito se essi possono variare in relazione ai risultati della vendita di obbligazioni sottostanti e, pertanto, quelli finali potrebbero differire da quelli riportati nel PIES; in questo caso è inserita l’indicazione: «a parte il tasso di interesse e altri costi».”
Quindi, occhio al PIES....
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